Molti automobilisti, magari consapevoli di aver assunto alcol prima di mettersi alla guida, si sono fatti questa domanda. Il dubbio è lecito, infatti chi si trova a dover fare tale scelta, in uno stato di agitazione dovuto all’imminente controllo da parte delle forze dell’ordine, non avendo nozioni di diritto, potrebbe fare la scelta sbagliata.

In prima analisi si deve considerare che il rifiuto di accertamento costituisce reato, pertanto tale comportamento determina delle conseguenze dannose automatiche.

L’art. 186 comma 4 C.d.S prevede infatti che il rifiuto dell’accertamento comporti l’applicazione delle sanzioni massime, previste per lo scaglione più elevati di tasso alcolemico.

Di conseguenza, l’automobilista che, consapevole di aver bevuto un po’ troppo, ma comunque con moderazione, subirebbe conseguenze meno gravi sottoponendosi al test, poiché comunque, l’accertamento comporterebbe con ogni probabilità delle sanzioni meno gravi rispetto al rifiuto. Ciò che invece molti ignorano è che sussiste un’aggravante per chi – in stato di ebrezza o abuso di sostanze stupefacenti – provochi un incidente.

Nota bene, la giurisprudenza è pressoché unanime nel sostenere che per sinistro non si intende solo lo scontro con un’altro veicolo o un pedone, bensì anche un qualsiasi avvenimento che interrompa o alteri il normale svolgimento della circolazione stradale, come ad esempio andare ad urtare con un palo della luce o un cassonetto, senza recare danni a persone o altri veicoli.

Tornando a noi, in tale ultima ipotesi del sinistro, il Codice della Strada prevede un’aggravante all’art. 186 co. 2-bis, con conseguenze importanti in termini di pena. Ebbene, per l’applicabilità dell’aggravante in discorso, la giurisprudenza (Cass. SS. UU. n.46625/15, Sez. IV Pen. n. 57711/18) prevede che debba essere accertato lo stato di ebbrezza, pertanto qualora il conducente, consapevole di essere ebbro, decida di rifiutare l’accertamento, non potrà vedersi contestare l’aggravante dell’incidente.

Questa specificazione, lungi dal voler spingere o consigliare il lettore dal porre in essere atti contrari alla legge, ha soltanto lo scopo di fornire un chiarimento sulla concreta applicazione della legge in tale ambito.


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